Art. 236 — Specie: regole generali

Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge: 1) la cauzione di buona condotta; 2) la confisca. Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e numero 3 del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell'articolo 200 e quelle dell'articolo 210. Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli articoli 202, 203, 204, prima parte, e 207.