Art. 24 — Multa

La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50 , né superiore a euro 50.000. Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000.