Art. 246 — Corruzione del cittadino da parte dello straniero
Il cittadino che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065. Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l'utilità. La pena è aumentata: 1) se il fatto è commesso in tempo di guerra ; 2) se il denaro o l'utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.