Art. 258 — Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione
Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'autorità competente ha vietato la divulgazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. Si applica l'ergastolo se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano. Si applica la pena di morte se il fatto ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.