Art. 278 — Offese all'onore o al prestigio del presidente della Repubblica

Chiunque offende l'onore o il prestigio del presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

[Art. 279. Lesa prerogativa della irresponsabilità del presidente della Repubblica.

Chiunque pubblicamente, fa risalire al presidente della Repubblica il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da euro 103 a euro 1.032.]