Art. 290 — Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate
Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato o quelle della liberazione.