Art. 306 — Banda armata: formazione e partecipazione
Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo alla pena della reclusione da cinque a quindici anni. Per il solo fatto di partecipare alla banda armata la pena è della reclusione da tre a nove anni. I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.