Art. 329 — Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica
Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autorità competente nelle forme stabilite dalla legge, è punito con la reclusione fino a due anni.
[Art. 330. Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavoro
I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio aventi la qualità di impiegati, i privati che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, non organizzati in imprese, e i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, i quali, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente l'ufficio, l'impiego, il servizio o il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, sono puniti con la reclusione fino a due anni. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da due a cinque anni. Le pene sono aumentate se il fatto: 1) è commesso per fine politico; 2) ha determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari.]