Art. 340 — Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità
Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno. Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni. I capi promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
Interruzione di pubblico servizio: escluso il reato per chi fa ripetute richieste di accesso agli atti, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 1° luglio 2021, n. 25296.
Cassazione penale, sez. II, sentenza 20 settembre 2007, n. 35178 e Tribunale di Montepulciano, sentenza 20 febbraio 2009, n. 74.
[Art. 341. Oltraggio a un pubblico ufficiale.
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, e a causa delle sue funzioni. La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone.]