Art. 349 — Violazione di sigilli
Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o l'identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032 Se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 3.098.
Contravvenzioni, sì all'applicazione della continuazione, Cassazione penale, sez. III, sentenza 3 dicembre 2019, n. 49026.
Cassazione Penale, sez. III, sentenza 17 gennaio 2008, n. 2461. Vedi anche Simone Marani, Fermo amministrativo: custode usa l'auto? E' violazione dei sigilli, nota a Cass. Pen., sez. III, sent. 18 luglio 2012, n. 28979.