Art. 368 — Calunnia

Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni . La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave. La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte .

Falsa denuncia, non è punibile se è inverosimile e assurda, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 8 novembre 2019, n. 45529.

Tribunale di Torre Annunziata, sentenza 30 ottobre 2007, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 24 gennaio 2008, n. 3922, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 13 giugno 2008, n. 24114, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 26 gennaio 2009, n. 3427 e Cassazione penale, sez. VI, sentenza 8 settembre 2009, n. 34821 in.