Art. 393 — Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone

Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell'offeso, con la reclusione fino a un anno. Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a euro 206. La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi.

393-bis.

Causa di non punibilità.

Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 339-bis, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni .

[Art. 394. Sfida a duello.

Chiunque sfida altri a duello, anche se la sfida non è accettata, è punito, se il duello non avviene, con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila. La stessa pena si applica a chi accetta la sfida, sempre che il duello non avvenga.]

[Art. 395. Portatori di sfida.

I portatori della sfida sono puniti con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila; ma la pena è diminuita se il duello non avviene.]

[Art. 396. Uso delle armi in duello.

[Chiunque fa uso delle armi in duello è punito, anche se non cagiona all'avversario una lesione personale, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a due milioni. Il duellante è punito: 1) con la reclusione fino a due anni, se dal fatto deriva all'avversario una lesione personale, grave o gravissima; 2) con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva la morte. Ai padrini o secondi e alle persone che hanno agevolato il duello, si applica la multa da lire centomila a due milioni. Se padrini o secondi sono gli stessi portatori della sfida, non si applicano loro le disposizioni dell'articolo precedente.]

[Art. 397. Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione personale.

In luogo delle disposizioni dell'articolo precedente, si applicano quelle contenute nel capo primo del titolo dodicesimo: 1) se le condizioni del combattimento non sono state precedentemente stabilite da padrini o secondi, ovvero se il combattimento non avviene alla loro presenza; 2) se le armi adoperate nel combattimento non sono uguali, e non sono spade, sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se sono armi di precisione o a più colpi; 3) se nella scelta delle armi o nel combattimento è commessa frode o violazione delle condizioni stabilite; 4) se è stato espressamente convenuto, ovvero se risulta dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti doveva rimanere ucciso. La frode o la violazione delle condizioni stabilite, quanto alla scelta delle armi o al combattimento, è a carico non solo di chi ne è l'autore, ma anche di quello fra i duellanti, padrini o secondi, che ne ha avuto conoscenza prima o durate il combattimento.]

[Art. 398. Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità.

Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'articolo 394, dalla prima parte e dal primo capoverso dell'articolo 396, è stato la causa ingiusta e determinante del fatto, la pena è per lui raddoppiata. Non sono punibili: 1) i portatori della sfida, i padrini o secondi e coloro che hanno agevolato il duello, se impediscono l'uso delle armi, ovvero se procurano la cessazione del combattimento, prima che dal medesimo sia derivata alcuna lesione; 2) i padrini o secondi che, prima del duello, hanno fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se per opera loro il combattimento ha avuto un esito meno grave di quello che altrimenti poteva avere; 3) il sanitario che presta la propria assistenza ai duellanti.]

[Art. 399. Duellante estraneo al fatto.

Quando taluno dei duellanti non ha avuto parte nel fatto che cagionò il duello, e si batte in vece di chi vi ha direttamente interesse, le pene stabilite nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo 396 sono aumentate. Tale aumento di pena non si applica se il duellante è un prossimo congiunto, ovvero se, essendo uno dei padrini o secondi, si è battuto in vece del suo primo assente.]

[Art. 400. Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello.

Chiunque pubblicamente offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo, perché essa o non ha sfidato o non ha accettato la sfida, o non si è battuta in duello, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire centomila a un milione. La stessa pena si applica a chi, facendo mostra del suo disprezzo, incita altri al duello.

[Art. 401. Provocazione al duello per fine di lucro.

Quando chi provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o di sfidare, agisce con l'intento di carpire denaro o altra utilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 629. Si applicano altresì le disposizioni del capo primo del titolo dodicesimo, nel caso in cui il duello sia avvenuto.]