Art. 41 — Concorso di cause

Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

Sinistro stradale, lesioni e suicidio del danneggiato: il nesso causale e le concause, Cassazione civile, sentenza n. 5737/2023

Cassazione penale, sez. IV, sentenza 11 luglio 2017 n° 33770, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 3 ottobre 2007, n. 36162, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 14 ottobre 2008, n. 38819, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 20 ottobre 2009, n. 40587 e Cassazione Penale, sez. I, sentenza 4 febbraio 2010, n. 4912.