Art. 494 — Sostituzione di persona
Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno.
Sexting con le foto del figlio: è reato di sostituzione di persona, sentenza 24 maggio 2021, n. 681
Per approfonfimenti vedi l'articolo "Cybercrime: sostituzione di persona mediante furto di identità digitale".