Art. 51 — Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere

L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità. Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo. Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.

La portata diffamatoria di un articolo va valutata avuto riguardo al contesto complessivo della pubblicazione, Cassazione penale, sentenza n. 25079/2023

Cassazione Penale, sez. V, sentenza 20 luglio 2007, n. 29433, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 12 settembre 2007, n. 34432, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 8 novembre 2007, n. 23314, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 10 gennaio 2008, n. 888, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 28 febbraio 2008, n. 9084, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 3 aprile 2008, n. 14062, Cassazione Penale, sez. III, sentenza 10 luglio 2008, n. 18885, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 14 ottobre 2008, n. 38747 e Cassazione Penale, sez. V, sentenza 17 marzo 2009, n. 6740.