Art. 513-bis — Illecita concorrenza con minaccia o violenza
Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.
Minaccia al competitor: scatta il reato di concorrenza sleale, Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza 28 aprile 2020, n. 13178.