Art. 54 — Stato di necessità
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo.
Indigenza non giustifica l'occupazione abusiva di immobile, Cassazione penale, sez. II, sentenza 7 febbraio 2020, n. 5195.
Medico opera d'urgenza senza consenso informato? Non è responsabile, Cassazione civile, sez. III, sentenza 8 novembre 2019, n. 28814.
Cassazione penale, sez. IV, sentenza 9 marzo 2017, n. 11423, Cassazione penale, sez. V, sentenza 2 agosto 2007, n. 31510, Cassazione penale, sez. II, sentenza 26 settembre 2007, n. 35580 e Cassazione penale, sez. I, sentenza 26 novembre 2008, n. 44048.