Art. 563 — Estinzione del reato
[Nei casi preveduti dagli articoli 559 e 560 la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato. Estinguono altresì il reato: 1) la morte del coniuge offeso; 2) l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato. L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.]