Art. 570 — Violazione degli obblighi di assistenza familiare

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: 1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; 2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.

Vedi la voce "Violazione obblighi di assistenza familiare" di AltalexPedia. _______________

Cassazione penale, sez. VI, sentenza 14 marzo 2018 n° 11635, Cassazione penale, sez. VI, sentenza 14 novembre 2017 n° 51913, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 24 luglio 2007, n. 30151, Cassazione Penale, SS.UU., sentenza 26 febbraio 2008, n. 8413, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 23 giugno 2008, n. 25591, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 27 agosto 2009, n. 33492, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 28 settembre 2009, n. 38127, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 9 novembre 2009, n. 42631, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 12 novembre 2009, n. 43288 e Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 2 febbraio 2010, n. 4395.