Art. 586 — Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto

Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.

Gare non autorizzate: conseguenze in caso di morte di uno sfidante, Cassazione penale, sez. V, sentenza 9 giugno 2021, n. 22768

Intervento inutile, paziente muore: è omicidio preterintenzionale, Cassazione penale, sez. V, sentenza 9 dicembre 2020, n. 34983

Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 3 novembre 2008, n. 41026, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 24 aprile 2009, n. 17610, Cassazione Penale, SS.UU., sentenza 29 maggio 2009, n. 22676, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 9 settembre 2009, n. 35099 e Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 20 ottobre 2009, n. 40587.