Art. 589 — Omicidio colposo
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. [Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.] Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
Cassazione penale, sez. IV, sentenza 18 luglio 2018 n° 33405, Cassazione penale, sez. IV, sentenza 16 febbraio 2018 n° 7659, Cassazione penale, sez. IV, sentenza 31 maggio 2017 n° 27314, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 12 ottobre 2007, n. 37606, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 10 gennaio 2008, n. 840, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 14 marzo 2008, n. 11335, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 3 aprile 2008, n. 13939, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 17 giugno 2009, n. 25437, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 9 settembre 2009, n. 35099 e Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 21 settembre 2009, n. 36581.