Art. 595 — Diffamazione
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Vedi:
Cassazione penale, sez. V, sentenza 03 settembre 2018 n° 39486, Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 27 aprile 2018 n° 10280, Cassazione penale, sez. V, sentenza 05 febbraio 2018 n° 5352, Cassazione penale, sez. feriale, sentenza 21 settembre 2017 n° 43139, Cassazione penale, sez. V, sentenza 23 giugno 2017 n° 31434, Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 17 marzo 2017 n° 6965, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 10 marzo 2008, n. 10735, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 31 marzo 2008, n. 13540, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 24 settembre 2008, n. 36623, Cassazione Penale, sez. III, sentenza 7 gennaio 2009, n. 25, Cassazione Penale, sez. III, sentenza 27 gennaio 2009, n. 1976, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 11 febbraio 2009, n. 3340, Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 18 febbraio 2009, n. 7069, Tribunale di Cassino, ufficio del Gip, sentenza 26 giugno 2009, Cassazione penale, sez. V, sentenza 16 settembre 2009, n. 35880, Cassazione penale, sez. V, sentenza 23 settembre 2009, n. 37105, Cassazione penale, sez. V, sentenza 24 settembre 2009, n. 37442, Cassazione penale, sez. V, sentenza 24 novembre 2009, n. 45051 e Cassazione penale, sez. V, sentenza 1° dicembre 2009, n. 46077.