Art. 598 — Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative

Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo. Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza.

Cassazione penale, sentenza n. 29322/2023 Cassazione penale, sez. VI, sentenza 8 giugno 2022, n. 22376 Cassazione penale, sez. V, sentenza 03 settembre 2018 n° 39486 Cassazione penale, sez. V, sentenza 16 settembre 2009, n. 35880.