Art. 610 — Violenza privata
Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339 .
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma .
Auto blocca l'accesso al cortile condominiale: è violenza privata, Cassazione penale, sez. V, sentenza 19 dicembre 2019, n. 51236.
Cassazione penale, sez. V, sentenza 24 agosto 2018 n° 38910, Tribunale, Termini Imerese, sentenza 30 maggio 2018 n° 465, Cassazione penale, sez. V, sentenza 05 settembre 2017 n° 40291, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 7 aprile 2017, n. 17794, Cassazione Penale, SS.UU., sentenza 21 gennaio 2009, n. 2437, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 16 marzo 2009, n. 11522, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 31 luglio 2009, n. 31758 e Tribunale di Lecco, sez. II, sentenza 10 maggio 2010.