Art. 615-bis — Interferenze illecite nella vita privata

Chiunque mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Cassazione penale, sez. V, sentenza 13 giugno 2018 n° 27160, Cassazione penale, sez. V, sentenza 12 luglio 2017 n° 34151, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 23 marzo 2017, n. 14253, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 2 ottobre 2007, n. 36068, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 18 marzo 2008, n. 12042 e Cassazione Penale, sez. V, sentenza 9 luglio 2009, n. 28251.