Art. 624 — Furto
Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516 .
Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico .
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis) .
Cassazione penale, sez. IV, sentenza 02 novembre 2018 n° 49896, Cassazione penale, sez. V, sentenza 28 luglio 2017 n° 37930, Cassazione penale, sez. V, sentenza 24 marzo 2017 n° 14538, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 9 marzo 2017, n. 11423, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 4 luglio 2007, n. 25548, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 11 novembre 2008, n. 43224 e Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 24 aprile 2009, n. 17604.