Art. 628 — Rapina
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500 .
Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.
La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000 :
1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;
2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire;
3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416-bis;
3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa ;
3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto ;
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro ;
3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne .
Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’articolo 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da euro 2.500 a euro 4.000 .
Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti .
Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato D.L. n. 93/2013 era il seguente: «3-bis) se il fatto è connesso nei luoghi di cui all'articolo 624-bis».
Prelievo forzoso di ovociti: per la Cassazione è rapina, Cassazione penale, sez. II, sentenza 30 dicembre 2020, n. 37818
Cassazione Penale, sez. II, sentenza 14 giugno 2007, n. 23418 e Cassazione Penale, sez. II, sentenza 19 ottobre 2009, n. 40473. Vedi anche Simone Marani, "Rapina impropria, Sezioni Unite: è configurabile il tentativo", nota a Cassazione, SS.UU. Pen., sentenza 12 settembre 2012, n. 34952.