Art. 646 — Appropriazione indebita

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000 . Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. [Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61.]

Cassazione penale, sez. II, sentenza 22 novembre 2018 n° 52598, Cassazione penale, sez. V, sentenza 06 giugno 2018 n° 25651, Cassazione Penale, sez. II, sentenza 18 ottobre 2007, n. 38604 e Cassazione Penale, sez. II, sentenza 24 settembre 2009, n. 37498.