Art. 649-bis — Casi di procedibilità d'ufficio
Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità .
Reati contro il patrimonio, recidiva qualificata determina procedibilità d’ufficio, Cassazione penale, Sezioni Unite, sentenza 29 gennaio 2021, n. 3585