Art. 660 — Molestia o disturbo alle persone

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono , per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516 .

Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità .

Contatto bloccato: non esclusa la molestia recata con messaggi WhatsApp e sms, Cassazione penale, sez. I, sentenza 22 ottobre 2021

Corteggiamento petulante e ossessivo: è reato di molestia e disturbo alle persone, Cassazione penale, sez. V, sentenza 1° marzo 2021, n. 7993.

Cassazione penale, sez. I, sentenza 18 aprile 2018 n° 17442, Cassazione penale, sez. I, sentenza 08 febbraio 2018 n° 6064, Cassazione penale, sez. I, sentenza 06 aprile 2018 n° 15523, Cassazione Penale, sez. III, sentenza 13 maggio 2008, n. 19206, Cassazione Penale, sez. I, sentenza 17 luglio 2008, n. 29971, Cassazione Penale, sez. I, sentenza 1 marzo 2010, n. 8068 e Cassazione Penale, sez. I, sentenza 30 giugno 2010, n. 24510.