Art. 661 — Abuso della credulità popolare
Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto, se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
§ 2 - Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità