Art. 694 — Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte
Chiunque avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a euro 0.0103, monete contraffatte o alterate, non le consegna all'autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l'alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 206.
§ 4 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale