Art. 704 — Armi

Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono: 1) quelle indicate nel numero 1 del capoverso dell'articolo 585; 2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.

§ 5 - Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio