Art. 716 — Omesso avviso all'autorità dell'evasione o fuga di minori
Il pubblico ufficiale o l'addetto a uno stabilimento destinato all'esecuzione di pene o di misure di sicurezza ovvero ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all'autorità dell'evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con l'ammenda da euro 10 a euro 206. La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell'autorità è stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.
[Art. 717. Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose.
Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria, avendo assistito o esaminato persona affetta da malattia di mente o da grave infermità psichica, la quale dimostri o dia sospetto di essere pericolosa a sé o agli altri, omette di darne avviso all'autorità è punito con l'ammenda da lire dodicimila a centoventimila. La stessa disposizione si applica se la persona assistita o esaminata sia affetta da intossicazione cronica prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.]