Art. 114

La Repubblica e' costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma e' la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.