Art. 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilita' dei giudizi di legittimita' costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. ()

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. ()

Contro le decisioni della Corte costituzionale non e' ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.