Art. 15
La liberta' e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione puo' avvenire soltanto per atto motivato dell'autorita' giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
La liberta' e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione puo' avvenire soltanto per atto motivato dell'autorita' giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.