Art. 27

La responsabilita' penale e' personale.

L'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non e' ammessa la pena di morte. [, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra] () ()