Art. 134-bis — Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato

Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis e 1-quater, la partecipazione dell'imputato avviene a distanza anche quando il giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza . (1) Comma così modificato dall’art. 1, comma 79, L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 95 della medesima Legge n. 103/2017; a norma dell’art. 1, comma 81 della citata Legge n. 103/2017 le disposizioni del suddetto comma 78 acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della stessa Legge n. 103/2017 nella Gazzetta Ufficiale. Successivamente, l’art 2, comma 2, D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto che l’efficacia delle disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 79, della L. 23 giugno 2017, n. 103, è sospesa dal 26 luglio 2018, data di entrata in vigore del suddetto D.L. n. 91/2018, fino al 15 febbraio 2019.