Art. 149

Durante il termine per comparire e fino alla conclusione dell'udienza preliminare, le parti, la persona offesa e i difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, degli atti e delle cose indicati nell'articolo 419 comma 2 e 3 del codice e di estrarre copia degli atti suddetti.

Art. 131-bis. Liberazione dell'imputato prosciolto