Art. 150
L'imputato detenuto nei cui confronti è pronunciata la sentenza di cui all'art. 425 del codice è posto in libertà immediatamente dopo la lettura del dispositivo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 154-bis.
Art. 132. Decreto che dispone il giudizio davanti alla corte di assise o al tribunale