Art. 153
I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la celebrazione, nella medesima aula di udienza, il primo giorno non festivo del mese di febbraio e il primo giorno non festivo del mese di settembre di ogni anno, delle udienze destinate alla riapertura dei procedimenti definiti con sentenza resa ai sensi dell'articolo 420-quater del codice, nonché alla celebrazione dei processi nei quali è stata pronunciata l'ordinanza di cui all'articolo 598-ter, comma 2, del codice.
Art. 133. Notificazione del decreto che dispone il giudizio
[1. Il decreto che dispone il giudizio è notificato, a norma dell'articolo 429 comma 4 del codice, anche alle altre parti private non presenti all'udienza preliminare .]
Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando è ammesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 .
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