Art. 165

I presidenti della Corte di cassazione e delle corti di appello adottano i provvedimenti organizzativi necessari per attuare il costante monitoraggio dei termini di durata massima dei giudizi di impugnazione e del rispetto della disposizione di cui all'articolo 175-bis.

Art. 166. Comunicazione al procuratore generale dell'appello dell'imputato . [1. Qualora non sia stata proposta impugnazione da parte del procuratore generale, l'appello dell'imputato รจ comunicato anche al procuratore generale agli effetti dell'articolo 595 del codice.]

Art. 166-bis. Poteri del procuratore generale in materia di impugnazione delle sentenze di primo grado (1).