Art. 167
Nel caso di presentazione di motivi nuovi, si applicano le disposizioni dell'articolo 164 commi 2 e 3 e devono essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell'articolo 581 comma 1 lettera a) del codice, ai quali i motivi si riferiscono.
Art. 167-bis. Adempimenti connessi all'udienza di cui all'articolo 598-bis del codice