Art. 169
Nei giudizi di impugnazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di attuazione relative al giudizio di primo grado.
Art. 169. Riduzione dei termini nel giudizio di cassazione
Nei giudizi di impugnazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di attuazione relative al giudizio di primo grado.
Art. 169. Riduzione dei termini nel giudizio di cassazione