Art. 182
Le sedute del giurì non sono pubbliche.
I componenti del giurì sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti compiuti, salvo che per il verdetto.
E' vietata la pubblicazione, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, degli atti e documenti concernenti il giudizio, fatta eccezione per il verdetto. Sono applicabili gli articoli 684 e 685 del codice penale.
Quando lo ritiene necessario, il giurì può, anche di sua iniziativa, sentire testimoni.
Il giurì, quando è stato nominato nei modi indicati nell'articolo 177 commi 3 e 4, può chiedere documenti e informazioni alle pubbliche amministrazioni, le quali hanno l'obbligo di fornirli, salvo che vi ostino gravi ragioni di servizio, e compiere altri accertamenti.
Art. 180. Sanzioni pecuniarie