Art. 183
I componenti del giurì che violano gli obblighi stabiliti dall'articolo 178 comma 2 o dall'articolo 179 comma 2 possono essere condannati al pagamento di una somma da euro 25 a euro 258 a favore della cassa delle ammende.
Nel caso in cui il giurì sia stato nominato nei modi indicati nell'articolo 177 commi 3 e 4, il testimone che omette senza legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, può essere condannato al pagamento di una somma da euro 12 a euro 129 a favore della cassa delle ammende.
Le condanne previste dai commi 1 e 2 sono pronunciate dal presidente del tribunale, sentito il trasgressore, e alla loro esecuzione provvede la cancelleria del tribunale, osservate le disposizioni dell'articolo 664 del codice.
Capo XV - Disposizioni relative alla esecuzione
Art. 181. Esecuzione delle pene pecuniarie e recupero delle spese
Art. 181-bis. Modalità di pagamento delle pene pecuniarie