Art. 188
Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti previsti dall'articolo 664 comma 1 del codice sono adottati con ordinanza.
Art. 185. Assunzione delle prove del procedimento di esecuzione
Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti previsti dall'articolo 664 comma 1 del codice sono adottati con ordinanza.
Art. 185. Assunzione delle prove del procedimento di esecuzione