Art. 197
Il provvedimento che concede la riabilitazione, divenuto irrevocabile, è annotato nella sentenza di condanna a cura della cancelleria del giudice che lo ha emesso. Allo stesso modo si procede per i provvedimenti di revoca adottati a norma degli articoli 669 e 673 del codice.
Art. 194. Iscrizioni nel casellario giudiziale
Art. 195. Richiesta del certificato spedito per ragioni di elettorato
Art. 196. Iscrizione delle sentenze di applicazione di sanzioni sostitutive a richiesta dell'imputato
Art. 197. Condanne da non menzionare nei certificati richiesti dall'interessato
Art. 198. Certificati che possono essere chiesti dall'interessato
Art. 199. Recupero delle spese del procedimento
Art. 200. Annotazione delle spese anticipate dall'erario
Capo XVI - Disposizioni relative ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere
Art. 201. Traduzione delle domande provenienti da un'autorità straniera