Art. 197

Il provvedimento che concede la riabilitazione, divenuto irrevocabile, è annotato nella sentenza di condanna a cura della cancelleria del giudice che lo ha emesso. Allo stesso modo si procede per i provvedimenti di revoca adottati a norma degli articoli 669 e 673 del codice.

Art. 194. Iscrizioni nel casellario giudiziale

Art. 195. Richiesta del certificato spedito per ragioni di elettorato

Art. 196. Iscrizione delle sentenze di applicazione di sanzioni sostitutive a richiesta dell'imputato

Art. 197. Condanne da non menzionare nei certificati richiesti dall'interessato

Art. 198. Certificati che possono essere chiesti dall'interessato

Art. 199. Recupero delle spese del procedimento

Art. 200. Annotazione delle spese anticipate dall'erario

Capo XVI - Disposizioni relative ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere

Art. 201. Traduzione delle domande provenienti da un'autorità straniera