Art. 225
Continuano a osservarsi le disposizioni dell'articolo 41 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dell'articolo 33 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Continuano a osservarsi le disposizioni dell'articolo 41 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dell'articolo 33 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.